PROPOSTA AD INTEGRAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE TOSCANA IN MATERIA DI ASSISTENZA
In data 15 maggio 2013, furono illustrati all’Assessore alla Salute della Regione Toscana, Dr. Luigi Marroni, i contenuti della “ DEFINIZIONE E DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI GRAVISSIME”, estratti dagli atti del Secondo Convegno Nazionale, tenuto presso la Regione Toscana, in data 25 novembre 2011.
In data 15 luglio 2014, abbiamo avanzata proposta al Vicepresidente della Regione Toscana, Dr.ssa Stefania Saccardi e trasmesso per conoscenza allo stesso Assessore alla Salute, Dr. Luigi Marroni, di accogliere ad integrazione della Legge Regionale Toscana, in materia di Assistenza riferita a sostegno delle Persone Disabili Gravissime, quanto segue, estratto dagli atti del Terzo Convegno Nazionale, tenutosi in Palazzo Vecchio, in data 19 novembre 2013:
SINTESI E SEMPLIFICAZIONE
La proposta prevede di costituire un’apposita “Commissione di Valutazione Regionale” finalizzata ad accertare e riconoscere ESIGIBILI, specifiche necessità assistenziali di Persona Disabile Gravissima, in rapporto alle condizioni Familiari, per l’approvazione di un Progetto Socio-Assistenziale PERSONALIZZATO, specifico per quelle determinate necessità e da redigere in tempi certi.
PUNTI QUALIFICANTI
- Non comporta alcun incremento di spesa.
- Restituisce chiara e certa trasparenza e controllo, alla Regione Toscana, circa l’attribuzione e distribuzione di specifiche risorse finanziarie, destinate esclusivamente alle Persone Disabili Gravissime e Gravi, attraverso Progetti PERSONALIZZATI.
- Risolve con criterio ETICO ed OGGETTIVO, la discussa questione riferita alla “Generica Definizione di Persona Disabile Gravissima” in rapporto e contrapposizione ad altra “ Generica Definizione di Persona Disabile Grave”: ETICO / Le Persone Disabili Gravissime e le Persone Disabili Gravi, in quanto “Persone”, sono tutte Eguali tra loro. OGGETTIVO / Le Persone Disabili Gravissime si differenziano dalle Persone Disabili Gravi, solo ed esclusivamente sulla base delle reali ed oggettive necessità assistenziali, loro riconosciute ESIGIBILI dalla suddetta “Commissione di Valutazione Regionale”.
Si rende giustizia al fatto che la Persona alla quale siano riconosciute esigibili maggiori necessità assistenziali, si differenzia OGGETTIVAMENTE come Persona Disabile GRAVISSIMA, in rapporto alla Persona Disabile GRAVE, alla quale siano state riconosciute esigibili, minori necessità assistenziali.
- Individua un oggettivo ORDINE DIPRIORITA’ all’accesso all’assistenza, basato sui parametri della “Gravità della Disabilità” desunta dalle necessità assistenziali ritenute esigibili dalla “Commissione di Valutazione Regionale”.
- I Progetti PERSONALIZZATI, in quanto frutto di accordo di una convergenza verso forme di assistenza richieste da Persona Disabile Gravissima e riconosciute esigibili dalla Commissione di Valutazione Regionale; Elimina qualsiasi occasione di conflittualità Elimina logiche di DISCREZIONALITA’ DI VALUTAZIONE tra le diverse ASL, nell’attribuzione delle risorse economiche.
- Garantisce nella Regione Toscana l’applicazione di un UNICO METRO DI VALUTAZIONE.
- Garantisce trasparenza sul NUMERO, TIPOLOGIA DISABILITA’, RESIDENZA E CORRETTA DESTINAZIONE di specifiche risorse economiche a sostegno delle Persone Disabili Gravissime.
- Elimina ogni forma di discriminazione conseguenti alle influenze delle varie LOBBY. Organizzazioni cioè strutturate Socielmente e Politicamente su tutte il Territorio Nazionale e così efficienti, da incidere concretamente sulla Esigibilità degli interessi dei loro iscritti. Ne consegue così che risultano penalizzati e discriminati gli Ultimi, tra i quali le Persone Disabili Gravissime, coloro che singolarmante nonhanno il necessario supporto di Organizzazioni Rappresentative.
A nome e per conto www.dirittovitadignitosa.it Firenze 15 luglio 2014
Alberto Guerrieri
Piombino, 25 novembre 2011
Spett.le
Ufficio di Presidenza
del Consiglio Regionale della Toscana
via Cavour, 2
Firenze
Oggetto:
Proposta di “ Legge Regionale di iniziativa popolare, in materia di assistenza Integrata Socio-Sanitaria, per Persone affette da Disabilità Gravissima (*) , nell’ambito del sostegno familiare.
L’iniziativa popolare, supportata da n. 298 firme di comuni cittadini, senza nessun colore di appartenenza politica, culturale o religiosa, residenti in vari comuni della Regione Toscana, è stata promossa dal Movimento Associativo www.dirittovitadignitosa.it, referente:
Sig. Alberto Guerrieri, nato a Piombino (LI), il 26 maggio 1939, ivi residente in via Pietro Gori, 43 ( Tel. + 390565225465; mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) nella qualità di padre di Persona Disabile Gravissima.
Unitamente a:
1) prof. Avv. Alessandro Giovannini, Ordinario Diritto Tributario, Università Siena.
2) prof.sa Virginia Messerini, Ordinario Diritto Pubblico, Università di Pisa.
3) dr. Paolo Bongioanni Dirigente Neuroriabilitazione , Università di Pisa
Ai fini della presente proposta di Legge Regionale, di iniziativa popolare, tutti elettivamente domiciliati nello Studio Legale “Giovannini&Partners” con sede in Pisa, Lungarno Mediceo, 16 ( Tel. +39050541288; fax + 39050571201; pec giovanninilex@legalmail; mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).
(*) Persone affette da Disabilità Gravissima
Persone nella sindrome LOCKED-IN, sia nella forma traumatica che degenerativa ( Alzheimer, SLA ecc.) facenti riferimento all’art. 1 della Legge Regionale Toscana n. 66 del 18 dicembre 2008 e comunque, ove le condizioni di non autosufficienza previste dal precedente comma 2, si connotano di particolare gravità, tanto da rendere necessario, a favore della Persona, un intervento Assistenziale Permanente, Continuativo e Globale, nella sfera individuale ed in quella di relazione. La Persona non autosufficiente è considerata, ai fini della presente Legge, “Disabile Gravissimo” verificato e definito da apposita “Commissione Regionale di Valutazione”.
Visti l’art. 74 dello Statuto della Regione Toscana e gli art. 2, 3 e 4 della Legge Regionale Toscana n. 51 del 6 ottobre 2010;
rilevato che la proposta di Legge Regionale, è conseguente ad iniziative del Movimento Associativo www.dirittovitadignitosa.it rivolte a sensibilizzare l’opinione pubblica, in riferimento alle particolari necessità assistenziali di “Persone Disabili Gravissime” nel concetto innovativo che insieme con i familiari, costituiscono un “Unicum Inseparabile”:
rilevato che tale concetto è stato ampiamente dibattuto nella Seconda Edizione Nazionale del Convegno “Diritto ad una Vita Dignitosa”, Firenze- Consiglio della Regione Toscana, Sala Collezioni, via Cavour 18, il 25 novembre 2011, con il Patrocinio della Regione Toscana,
rilevato che l’esperienza maturata attraverso la gestione , da parte della ASL/06 di Piombino e dell’Amministrazione Comunale della Città, delle problematiche relative all’assistenza Socio-Sanitaria di Persona affetta da Disabilità Gravissima ha fatto emergere l’esigenza di modificare, nell’ambito del Sistema Integrato di Interventi e Servizi per la tutela dei Diritti di Cittadinanza Sociale , di cui alla Legge Regionale del 24 febbraio 2005, n.41 e del fondo Regionale per la non autosufficienza, di cui alla Legge Regionale del 18 dicembre 2008, n. 66, la normativa regionale in materia, per garantire, nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 32 della Costituzione, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) che la situazione di Disabilità Gravissima, determinata con riferimento alle aree di bisogno individuate dalla classificazione internazionale del funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF), approvata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità Pubblica (OMS), e connotata dalla ricorrenza di minorazione, singola o plurima, che abbia significativamente ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione, costituisca, in attuazione dell’art. 3, comma II, della Costituzione e nel rispetto del principio sancito dall’ultimo capoverso del comma III, dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ( Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i Diritti delle Persone handicappate ), elemento selettivo e di preferenza, anche a dispetto delle condizioni economiche del soggetto, per come determinate attraverso l’ISEE, per l’attribuzione al soggetto interessato del Diritto ad ottenere, dalle Amministrazioni competenti, Assistenza Integrata Socio-Sanitaria Permanente, Continuativa e Globale, secondo Progetto Personalizzato, concordato tra lo stesso soggetto, l’Amministrazione ed i membri del nucleo Familiare cui tale soggetto appartiene, per la soddisfazione delle esigenze di tutela della Vita Indipendente, anche mediante l’erogazione di prestazioni indirette, ai sensi dell’art. 7, comma II, della L.R. Toscana n. 66 del 2008, a carico del Fondo Regionale per la non autosufficienza;
b) che l’avvio del procedimento per l’elaborazione del Progetto Personalizzato Concordato sia connotato da Automatismo e siano previsti tempi certi per la Sua conclusione, con la previsione di sanzione, per l’ipotesi di mancato rispetto dei termini normativamente fissati per l’approvazione del Progetto, mediante l’attribuzione al soggetto interessato di Diritto ad ottenere dall’Amministrazione competente, il rimborso delle spese sostenute, fino alla positiva conclusione del procedimento, per il raggiungimento degli obiettivi di Assistenza Socio-Sanitaria Permanente, Continuativa e Globale, individuati in sede di prima valutazione della situazione di Disabilità Gravissima, salvo il caso di ingiustificato rifiuto di Progetto adeguato;
c) che sia attribuito rilievo alla funzione Socio-Assistenziale del nucleo Familiare del soggetto affetto da Disabilità Gravissima, mediante la previsione della necessaria partecipazione di almeno uno dei suoi membri alla predisposizione ed all’approvazione del Progetto Personalizzato Concordato e del Diritto dei suoi componenti ad ottenere , ove richiesto, supporto Psicologico e Socio-Assistenziale, nell’ambito dello stesso Progetto;
considerato, infatti, che l’attuale Sistema di Gestione del Fondo Regionale per la non autosufficienza, pur prevedendo la possibilità di elaborazione di un Progetto di Assistenza Personalizzato ( art. 12 L. r. Toscana n. 66 del 2008 ) a beneficio di soggetti residenti nella Regione, che si trovano nella condizione di non autosufficienza e con un alto Indice di Gravità oppure sono stati riconosciuti disabili in condizione di Gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ( art. 8 L.R. Toscana n. 66, del 2008 ), tuttavia, per un verso, subordina l’avvio del correlato procedimento ad apposita segnalazione del soggetto interessato, dei suoi familiari o dei soggetti investiti di funzioni di sua tutela e/o rappresentanza ( art. 9 , L.r. Toscana n. 66 del 2008 ); per altro verso, non prevede sanzioni, per l’ipotesi in cui l’Amministrazione non rispetti i termini per l’elaborazione del Progetto; per altro verso ancora, non attribuisce specifico rilievo né alla situazione di Disabilità Gravissima, né al consenso dei soggetti passivi del Progetto, dei quali auspica la mera condivisione; con ciò ingenerando concreti rischi di inadeguatezza dell’intervento pubblico, rispetto a situazioni di particolare disagio Socio-Assistenziale;
considerato, altresì, che il perseguimento degli obiettivi sopra enucleati, mediante apposito intervento normativo della Regione, appare coerente con il quadro ordinamentale disegnato dalle Convenzioni internazionali, dalla Normativa Comunitaria, dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalle Leggi Nazionali, dallo Statuto della Regione Toscana e dalle Leggi regionali. Infatti, nel 2006, è stata approvata la Convenzione O.N.U. sui Diritti delle Persone con Disabilità, per impegnare i legislatori statali che hanno sottoscritto la Convenzione, tra i quali l’Unione Europea ( che ha sottoscritto la Convenzione il 23 dicembre 2010 ), ad individuare gli strumenti e le modalità, attraverso le quali operare per garantire ai soggetti affetti da disabilità, non solo l’autonomia e l’indipendenza individuali, ma anche la libertà di compiere le proprie scelte, nell’ambito non solo delle istituzioni a ciò preposte , ma anche nell’ambito della Famiglia. Tale Convenzione prevede, in particolare all’art. 28 che: “ Gli Stati che la hanno sottoscritta devono agire, salvaguardare e promuovere la realizzazione del Diritto ad un adeguato standard di Vita ed a protezione sociale, inclusa la garanzia dell’accesso, da parte delle Persone con Disabilità e delle loro Famiglie che vivono in situazioni di povertà, forme di assistenza da parte dello Stato per le spese collegate alla Disabilità”.
Nel 2010, la Commissione Europea ha emesso la Comunicazione “Strategia Europea per la Disabilità 2010-2020”. Un rinnovato impegno per una “Europa senza barriere”, indirizzata al Parlamento Europeo, al Consiglio ed agli Organismi dell’Unione Europea, quali il Comitato Economico e Sociale Europeo ed il Comitato delle Regioni, sollecitando gli interventi dei singoli Stati membri, in vista del conseguimento dell’obiettivo di garantire assistenza alle Persone Disabili, anche attraverso azioni Nazionali, finalizzate ad assicurare l’assistenza personalizzata, la creazione di buone condizioni di lavoro per il personale sanitario ed un sostegno per le Famiglie e l’assistenza informale.
Infine, nel rispetto dei principi sanciti dalla L. n. 104 del 1992, l’art. 4, lett. e, dello Statuto della Regione Toscana sancisce il “ Diritto delle Persone con Disabilità e delle Persone Anziane, ad interventi tesi a garantire la vita indipendentemente dalla cittadinanza attiva”;
ritenuto, infine, che il perseguimento degli obiettivi sopra enucleati non comporta necessariamente, aggravio di costi per il bilancio regionale;
ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a e b, della L.r. Toscana n. 51 del 2010
FA ISTANZA
Affinchè l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale voglia prestare assistenza per la formulazione tecnica di proposta di legge così intitolata:
“ Legge Regionale in materia di assistenza integrata Socio-sanitaria per le Persone affette da Disabilità Gravissima”, si propone il seguente articolato:
art. 1 – All’art. 1 della Legge Regionale Toscana n. 66 del 18 dicembre 2008, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2-bis: “Ove le condizioni di non autosufficienza previste dal precedente comma 2, si connotano di particolare Gravità, tanto da rendere necessario, a favore della Persona, un intervento assistenziale permanente , continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione, la Persona non autosufficiente è considerata , ai fini della presente Legge, “Disabile Gravissimo” verificato e definito tale, da apposita “Commissione Regionale”.
art. 2 – All’art. 3 della Legge Regionale Toscana n. 66 del 18 dicembre 2008, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis: “In ogni caso, l’esistenza, nella zona distretto, di Disabili Gravissimi, costituisce titolo sufficiente per l’attribuzione alla stessa zona-distretto delle risorse necessarie al finanziamento del progetto di assistenza personalizzato di cui all’art. 12, ad essi riferito”.
art.3 – All’art. 9 della Legge Regionale Toscana n. 66 del 18 dicembre 2008, dopo il Comma 1, è inserito il seguente comma 2:
“Nell’ipotesi in cui emergano situazioni di bisogno riferibili a soggetti suscettibili di essere considerati Disabili Gravissimi, ai sensi dell’art. 1 , comma 2-bis, è dovere del responsabile di zona, di cui all’art. 64 della Legge Regionale Toscana n. 40, del 2 febbraio 2005 e del Comune di residenza, nella persona del Sindaco, avviare la procedura di cui al precedente comma, anche in difetto di segnalazione da parte del soggetto interessato, dei suoi familiari e dei soggetti di cui all’art. 10, comma 1, l’obbligo di segnalazione gravante sul responsabile di Zona e sul Sindaco, deve essere adempiuto entro cinque giorni lavorativi dalla presa in carico, ai sensi dell’art. 7 della Legge regionale Toscana del 24 febbraio 2005 n. 41, da parte del sistema integrato, del soggetto suscettibile di essere considerato Disabile Gravissimo, ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis”.
art. 4 – All’art. 10 della Legge Regionale Toscana n. 66 del 18 dicembre 2008, dopo il Comma 1, è inserito il seguente comma 1-bis: “Nel caso che il soggetto interessato sia Disabile Gravissimo, ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, nello stesso termine di trenta giorni di cui al precedente comma 1 , l’UVM deve proporre al soggetto interessato ed ai suoi Familiari, per l’accettazione , Progetto Personalizzato, secondo le previsioni di cui all’art. 12, fissando il termine per l’inizio dell’erogazione delle prestazioni lì ipotizzate entro trenta giorni naturali dalla comunicazione della proposta”.
Art. 5 – All’art. 12 della Legge Regionale Toscana n. 66 del 18 dicembre 2008, al comma 2, dopo le parole “ di prestazioni alternative” è inserito il seguente periodo: “In ogni caso, dove la Persona assistita sia Disabile Gravissimo, il progetto deve essere formulato in maniera da garantire al soggetto interessato un intervento Assistenziale Permanente, Continuativo e Globale nella sfera Individuale ed in quella di Relazione, anche mediante l’attribuzione dei titoli di cui all’art. 7 , comma 2, lett. b, ed ai suoi Familiari, su richiesta, assistenza psicologica gratuita in strutture pubbliche o convenzionate. Se il Progetto garantisce quanto previsto nel presente comma, la mancata accettazione di esso da parte del soggetto interessato o dei suoi Familiari, costituisce “Rifiuto ingiustificato”.
Art. 6 – All’art. 12 della Legge Regionale Toscana 18 dicembre 2008, n. 66, dopo il comma 3, è inserito il comma 4: “Nel caso di PAP rivolto a Disabile Gravissimo, se risulta impossibile attivare le prestazioni assistenziali previste nel PAP entro il termine di cui all’art. 10, comma 1-bis, ovvero il PAP non sia stato accettato dal soggetto interessato e dai suoi Familiari e non ricorrano le condizioni per ritenere ingiustificato il rifiuto, ai sensi dell’art. 12, comma 2, la UVM deve assicurare al soggetto interessato, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla segnalazione del bisogno, prestazioni idonee a garantire al soggetto interessato un intervento Assistenziale Permanente, Continuativo e Globale nella sfera Individuale ed in quella di Relazione”.
Ritenendo che la sopra estesa istanza contenga già gli altri elementi previsti dall’art. 4, comma 4, della l. r. Toscana n. 51 del 2010, si allegano n. 298 firme di elettori iscritti nelle liste elettorali di vari Comuni della Regione Toscana, corredate degli elementi di cui all’art. 9, comma 1 ed apposte su fogli predisposti dal Movimento Associativo: “ www.dirittovitadignitosa.it”.
In attesa di riscontro in termini di Legge:
1) Sig. Alberto Guerrieri, referente del Movimento Associativo “ www.dirittovitadignitosa.it”
2) Prof. Avv. Alessandro Giovannini
Ordinario Diritto Tributario, Università di Siena
3) Prof.ssa Virginia Messerini,
Ordinario Diritto Pubblico, Università di Pisa
4) Dr. Paolo Bongioanni,
Dirigente Neuroriabilitazione Università di Pisa
DEFINIZIONE E DIRITTI DELLE
PERSONE DISABILI GRAVISSIME
In data 15 maggio 2013, sono stati illustrati all’Assessore alla Salute della Regione Toscana Dr. Luigi Marroni, i contenuti del nostro elaborato di Legge Regionale di iniziativa popolare, già a conoscenza della Regione Toscana perché presentato nel corso della Seconda Edizione Nazionale del Convegno “Diritto ad una Vita Dignitosa”, tenutosi a Firenze, presso il Consiglio della Regione Toscana/Sala Collezioni, in data 25 novembre 2011. E’ stato riferito che la nostra Associazione è a sostegno “esclusivamente delle Necessità e Diritti” riferiti alle Persone Disabili Gravissime ed ai loro Familiari, nel concetto che costituiscono un” UNICUM INSEPARABILE”. Nel senso che le particolari complessità dei problemi Socio-Assistenziali delle Persone Disabili Gravissime, non siano disgiunti dai problemi dei Familiari. E’ stato evidenziato che l’elaborato della Legge non solo definisce le Persone affette da “Disabilità Gravissima”, ma insiste sulla necessità che la definizione di “Disabile Gravissimo”sia verificata e definita tale da apposita “Commissione Regionale di Valutazione”a garanzia di un oggettivo criterio scientifico di valutazione. Abbiamo evidenziato come la definizione di “Persona Disabile Gravissima” lasciata all’arbitrio di differenti criteri di valutazione ed interpretazione, non solo comporta privilegi contrapposti a discriminazioni, ma fa lievitare l’impegno economico della Regione, oltretutto a danno di chi ne ha oggettivamente necessità. Abbiamo insistito sull’esigenza di prevedere ed inserire, nel testo della Legge Regionale che verrà a breve definita, i contenuti relativi alla nostra proposta di Legge Regionale di iniziativa popolare, così sintetizzati: Dove abbia residenza una Persona Disabile Gravissima, certificata e ritenuta tale da una apposita Commissione Regionale di Valutazione, sia definito nei modi e nei tempi indicati dalla nostra proposta di Legge, un Progetto Socio-Assistenziale Integrato e Personalizzato, in riferimento a quelle specifiche necessità, verificate e concordate dagli Uffici competenti.
E’ stato altresì riferito come l’Associazione “Diritto ad una Vita Dignitosa”sia stata sollecitata in più occasioni a farsi promotrice per la conversione della nostra proposta di Legge Regionale, in Legge Nazionale in considerazione del fatto che i “Diritti” che andiamo a rappresentare , in quanto tali, sono Universali e quindi non possono rimanere vincolati e circoscritti ai soli residenti della Regione Toscana. Da parte nostra è stato fatto notare che la scelta di limitare la proposta ad una Legge Regionale di iniziativa popolare, è stata condizionata dalla oggettiva difficoltà che avrebbe comportato la raccolta di 50.000 firme, contro le 5.000 firme previste per una proposta di Legge Regionale. E’ così nata una rete di rapporti tra varie Associazioni di Volontariato di altre Regioni, al fine di utilizzare i contenuti della nostra proposta di Legge Regionale per convertirla in “Proposta di Legge Nazionale di iniziativa popolare”. Nel corso della Terza Edizione Nazionale del Convegno “Diritto ad una Vita Dignitosa”che si terrà in Firenze / Palazzo Vecchio, Sala de’ Dugento in data 19 novembre 2013,riferiremo lo stato di avanzamento di questo nuovo Progetto. Ciò premesso abbiamo invitato l’Ass. Marroni a riflettere sul fatto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità Pubblica,pone al primo punto la “Prevenzione dei Suicidi”. Ne consegue che nel concetto di “Prevenzione”, sia implicita l’idea che il “Suicidio” sia considerato “Malattia”ed in quanto tale, “Prevedibile” e “Curabile”. Combattere la “Disperazione” trasferendo alle fasce più deboli della Società la certezza che nessuno verrà lasciato solo, è funzionale al concetto di “Prevenzione” posto al primo punto dall’O.M.S.P. Ne deriva che la nostra proposta di Legge Regionale di iniziativa popolare, va letta e recepita in coerenza a questa impostazione: “Riconoscere la necessità di individuare un numero “Ristretto” di livelli essenziali di prestazioni, intesi come “Diritti Inalienabili” ed in quanto tali, veramente garantiti per la loro esigibilità”. Infine l’Ass. Marroni è stato invitato a rappresentare le “Conclusioni” della Terza Edizione Nazionale del Convegno “Diritto ad una Vita Dignitosa”, Firenze / 19 novembre 2013, al fine di relazionare riferimenti specifici a sostegno delle Persone Disabili Gravissime e dei loro Familiari.
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